CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l’A.I.A., l’AIC e l’A.I.A.C. per “Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione” del 4 agosto 2017; Visto l’art. 12 del Regolamento di Giustizia Sportiva; è adottato il presente “Codice di regolamentazione della cessione dei titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche”, che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 1 Definizione

L’“istituto del gradimento” (di seguito: gradimento) è la facoltà della Società Sportiva Ravenna Football Club 1913 spa di non vendere il titolo di accesso ovvero sospenderne l’efficacia. Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all’acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell’abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell’acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.

Art.2 Condotte rilevanti

Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all’art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute. E’ evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla società sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali. A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile. Sono altresì colpite tutte quelle azioni che comportino penalizzazioni amministrative per la società sportiva.

Art.3 Condizioni

Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso. E’ ammessa la cessione del titolo a terzi, ove questi abbiano i requisiti per usufruirne. Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l’agevolazione non riguardi l’evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all’ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde. Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un’altra condotta rilevante, si può dare corso ad un’eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento. Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla società, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art.4 Pubblicità

Il presente codice deve essere pubblicato, dal momento dell’adozione, sul sito web ufficiale della società sportiva, nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società Sportiva Ravenna Football Club 1913 spa.

Art.5 Fonti

La Società Sportiva Ravenna Football Club 1913 spa può ravvisare i comportamenti rilevanti attraverso: – le segnalazioni provenienti dai servizi di stewarding e/o del settore Supporter Liaison Officer; – le immagini dell’impianto di video sorveglianza; – le immagini diffuse a mezzo dei social network da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile; – le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.6 Parametri di valutazione

Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori:

1) il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un’evidente premeditazione e/o spinta emozionale;

2) la tipologia di bene giuridico “aggredito”;

3) il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;

4) il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un’indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall’illecito in danno della Società Sportiva Ravenna Football Club 1913 spa, ivi compresa l’ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell’interessato;

5) il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero compartecipe. I fatti commessi all’interno dello stadio, che integrino anche violazioni al regolamento d’uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori), avendo esse diversa natura.

Art.7 Durata dei provvedimenti

La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri riportati all’art.7. Il range di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni. Tramite apposita piattaforma informatica, la società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di ticketing, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di privacy tempo per tempo vigente.

Art.8 Procedure

La contestazione della condotta contenente la descrizione delle violazioni viene comunicata al soggetto, identificato tramite i dati registrati per l’erogazione del titolo di accesso – se la condotta è successiva all’emissione del titolo – ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l’ausilio delle Forze di Polizia, che può essere chiesto dalla Società in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r, o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall’individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante. Il soggetto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società le proprie “giustificazioni” per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito. Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta. In caso di silenzio, lo stesso è da intendersi quale rigetto dell’istanza.

Art.9 Minori

E’ possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società Sportiva Ravenna Football Club 1913 spa Società Sportiva, può essere accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Art.10 Rapporti con altri procedimenti

L’applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi. L’applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire in sede giudiziaria nei confronti dell’autore della violazione.

REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO

Il presente regolamento è applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche, art. 1 e 1- septies. Il Regolamento d’uso dello Stadio e di Comportamento del tifoso è volto a regolare l’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto sportivo ove si svolge la gara, nonché il comportamento sugli spalti.

Definizioni:Società Sportiva: si intende la società Ravenna Football Club 1913 spa

Stadio/Impianto Sportivo: si intendono tutte le aree di pertinenza dell’impianto di proprietà del Comune di Ravenna e in uso alla Società Sportiva, compresa l’area riservata esterna (ove presente).

Con l’acquisto del titolo d’accesso il titolare del biglietto si impegna a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del “regolamento d’uso” dell’impianto sportivo, reperibile per intero sul sito internet ufficiale di Ravenna Football Club 1913 spa (www.ravennafc.it) e per estratto presso tutti i varchi di accesso all’impianto sportivo, e in particolare:

NORME COMPORTAMENTALI

1. L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente “Regolamento d’uso”; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore e comporta altresì l’accettazione di tutte le norme/disposizioni emanate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle Istituzioni sportive, quali FIFA, UEFA, FIGC, Lega Calcio.

2. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 Euro da parte del Prefetto della Provincia competente.

3. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del rispettivo regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

4. Si ricorda che lo spettatore, in particolare, è tenuto a rispettare e seguire le seguenti norme comportamentali, divieti ed avvertenze.

5. Il titolo di accesso allo Stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento, attraverso il proprio sito www.ravennafc.it.

6. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso.

7. Il titolo di accesso deve essere conservato fino al termine della manifestazione e all’uscita dall’impianto, che dovrà avvenire nei termini e con le modalità stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento.

8. Lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare solo il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dalla Società Sportiva.

9. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l’acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla Società Sportiva e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare tali controlli sulla persone e/o su borse e involucri o altri oggetti portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione.

10. La modalità di accesso dei disabili sono stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento, e comunque l’accesso sarà possibile fino ad esaurimento dei posti consentiti dalle attuali normative. 11. La Società Sportiva, oltre ad espellere dall’impianto chiunque non rispetti il Regolamento d’uso, si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso all’impianto al contravventore anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da eventuali divieti di accesso comminati dalle Autorità competenti.

DIVIETI

Non si possono introdurre nello Stadio gli oggetti di seguito elencati, indicati anche su appositi cartelli presenti nelle varie zone dello stadio, se non preventivamente autorizzati dagli steward, dalle Forze dell’Ordine Pubblico in servizio per la gara e/o dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS): All’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna è vietato:

A) Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;

B) Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;

C) Arrampicarsi sulle strutture dell’impianto;

D) Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;

E) Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;

F) Introdurre bevande superiori al 5% di gradazione alcolica, salvo diverse disposizioni degli organi competenti previa emissione e/o rilascio di eventuali autorizzazioni in deroga;

G) Introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile;

H) Introdurre o detenere pietre, coltelli, bottiglie, contenitori di vetro, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto;

I) Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;

J) Introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o di plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;

K) Introdurre, distribuire ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, volantini, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società sportiva e dovranno essere rimossi al temine della manifestazione;

L) Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;

M) Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

N) Fumare in tutte le zone dello stadio (salvo le zone indicate “Posto Fumo”).

O) Introdurre animali di qualsiasi genere;

P) Introdurre ombrelli ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni e privi di puntali;

Q) Introdurre videocamere e macchine fotografiche tipo reflex;

R) Introdurre binocoli e cannocchiali.

AVVERTENZE

Si ricorda che costituisce reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo. L’eventuale condanna per uno dei reati sotto elencati comporta il divieto di accesso agli impianti sportivi:

a) Violazione delle disposizioni di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive;

b) Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni sportive;

c) Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive;

d) Turbativa di manifestazioni sportive.

CASI DI ESPULSIONE DALL’IMPIANTO SPORTIVO

Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi od offensivi, e/o discriminanti in senso razziale, etnico od in ambito religioso verso gli altri spettatori o verso gli atleti presenti nell’impianto sportivo, produca danneggiamenti a quest’ultimo, ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori, oppure si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo d’ingresso, detenga un titolo d’accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità, occupi percorsi di smistamento od aree riguardanti le vie di esodo, esponga striscioni non autorizzati all’ingresso ed alla loro esposizione, introduca materiale per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente o comunque indicato nel presente “regolamento d’uso”, acquisti titoli di accesso diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza, o comunque contravvenga alle norme contenute nel regolamento d’uso dell’impianto sportivo potrà essere espulso dall’impianto sportivo, dopo gli accertamenti effettuati dall’Autorità competente, anche a seguito delle segnalazioni del personale addetto alla vigilanza e dagli steward.

VIDEO SORVEGLIANZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L’impianto sportivo è controllato da un sistema di registrazione audio-video, posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30.6.2003 n.196 e dal D.M. 06/06/2005.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. La registrazione è effettuata per fini di ordine e sicurezza pubblica, conformemente all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La società organizzatrice della manifestazione calcistica è tenuta a conservare i dati e supporti di registrazione fino a sette giorni dall’evento (trascorsi i quali verranno cancellati) nonché a porre gli stessi supporti e dati a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno 6 Giugno 05; a tal fine si comunica che il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale della società.