In merito al mancato svolgimento della partita Centese-Ravenna dello scorso 4 marzo, l’Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale CRER ha assegnato la vittoria a tavolino per 3-0 al Ravenna. Di seguito il comunicato integrale:

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 35 del 11/03/2015, ha letto il reclamo inoltrato dalla società Ravenna Sport 2019 e relativo la mancata disputa della gara in oggetto. Nella specie la reclamante lamenta che la partita in questione non è stata giocata a causa di un parziale malfunzionamento dell’impianto di illuminazione del terreno di gioco e, pertanto, chiede l’applicazione dell’art. 17 comma 1 C.G.S.

Osserva questo Giudice Sportivo:

Il Direttore di gara nel proprio referto e nell’allegato supplemento, al quale va riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata, ha dichiarato che la gara in questione non si è potuta svolgere a causa di un parziale, e circoscritto, guasto all’ impianto di illuminazione del campo. In particolare ha precisato che, in conseguenza di tale anomalia di funzionamento, non era  illuminata in maniera sufficiente una porzione del terreno di gioco ovvero di una zona collocata in prossimità della bandierina del calcio d’angolo alla destra di una delle due porte.

Rilevato  che l’ arbitro ha, comunque, chiesto alla società ospitante di procedere alla completa illuminazione del terreno di gioco e che i rispettivi dirigenti gli hanno comunicato di non poter risolvere tale problema in tempi brevi ovvero in tempo utile per la disputa della gara;

 Rilevato che il Direttore di gara ha espressamente dichiarato che, in quello specifico frangente, non ha ritenuto sussistenti le condizioni minime di illuminazione necessarie allo svolgimento della gara e che, pertanto, ha comunicato alle società che la partita non si sarebbe giocata per tale motivo;

Considerato, inoltre, che  il Direttore di gara ha comunque aspettato, per il previsto tempo di attesa, che il suddetto problema venisse risolto anche se ciò non è avvenuto;

Considerato che le circostanze materiali sopra descritte non esonerano da responsabilità la società ospitante utilizzatrice dell’impianto sportivo sulla quale, comunque,  ricade l’obbligo del perfetto allestimento del campo di gioco e della costante efficienza di tutti i suoi accessori;

Ritenuto che la società ospitante, sulla base delle normative del vigente Codice di Giustizia Sportiva, e della consolidata giurisprudenza sportiva, è da ritenersi oggettivamente responsabile del perfetto allestimento del campo di gioco e della costante efficienza di tutti i suoi accessori.;

Considerato, pertanto, che il non regolare svolgimento della gara è da attribuirsi alla Soc. Centese sulla base di quanto disposto dall’art. 17 comma 1 C.G.S.;

visto anche il comma 4 dell’art 17 C.G.S.

P.T.M.

Questo G.S. delibera:

di comminare alla società  Centese ex art.17 comma 1  C.G.S la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato:

CENTESE  –  RAVENNA SPORT 2019      0 – 3

 

Non addebita la tassa reclamo alla società Ravenna Sport 2019.